Statuto

STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 

Art. 1 – DENOMINAZIONE

Il Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori (C.R.A.L.) del Comune di Cinisello Balsamo, a norma dell’art. 36 e segg. C.C. nonché dell’art. 11 della Legge del 20.05.1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) è un organismo democratico dei lavoratori del Comune di Cinisello Balsamo sia in servizio che in quiescenza.

 

Art. 2 – FINALITA’ ISTITUZIONALI

Il C.R.A.L. non ha fini di lucro, né fini politici, né partitici.

Il C.R.A.L. ha quale scopo la programmazione, il coordinamento e lo sviluppo delle attività culturali, ricreative, turistiche e sportive, intese a promuovere nei dipendenti comunali in servizio ed in quiescenza un sano e proficuo impiego del tempo libero e a stimolare lo spirito di amicizia e solidarietà.

Può svolgere attività in campo sociale, rivolta a difendere il potere d’acquisto dei soci, sia mediante la gestione diretta o indiretta di bar, spacci, aree sportive e ricreative, sia mediante convenzioni economiche con privati, aziende ed istituti di credito, nonché con il Comune di Cinisello Balsamo o altri enti pubblici.

Art. 3 – SOCI

Hanno diritto alla qualifica di “Soci Ordinari”: tutti i dipendenti e pensionati comunali; essi potranno partecipare alla elezione dei rappresentanti negli organismi sociali (elettorato attivo).

Sono “Soci Sostenitori”: coloro che hanno versato la quota associativa annuale: anche ad essi compete l’elettorato attivo. I soci sostenitori beneficiano delle tariffe agevolate per la fruizione dei servizi.

I soci ordinari e sostenitori avranno diritto di voto per l’approvazione delle modifiche dello Statuto.

  • Soci Ordinari: tutti i dipendenti in servizio ed in quiescenza.
  • Soci Sostenitori: tutti gli iscritti.

E’ possibile l’aggregazione con altri Circoli o Aziende, se sussistano accordi o convenzioni che lo prevedano, a condizioni di solidarietà e mutuo vantaggio.

Il C.R.A.L. promuove iniziative aperte alla cittadinanza ed in collaborazione con altre strutture della gestione del tempo libero, ovvero rappresentative della cultura e dello sport. 

 

Art. 4 – SANZIONI

Al socio che trasgredisce a quanto previsto dal presente Statuto, possono essere inflitte da parte del Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

  • richiamo scritto (trasgressioni di lieve entità ai comportamenti di correttezza e nei rapporti interni al Circolo con gli altri associati);
  • sospensione dell’attività fino ad un massimo di 30 giorni (recidività nelle trasgressioni per le quali è stato comminato il richiamo scritto);
  • radiazione dal Circolo (recidiva delle violazioni, inosservanza di leggi, regolamenti o norme dello Statuto che hanno o avrebbero potuto arrecare danno al Circolo);

contro i provvedimenti di sospensione e radiazione sono ammessi i ricorsi al Collegio dei Probiviri entro e non oltre i 30 gg. dalla comunicazione che deve avvenire a mezzo R/R.

Le deliberazioni sanzionatorie debbono obbligatoriamente contenere la motivazione ed il socio deve essere preventivamente informato sull’addebito ed ascoltato in ordine alle circostanze dello stesso.

 

Art. 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio del C.R.A.L. è costituito dalle quote associative, dalle erogazioni disposte – a qualunque titolo – a favore del C.R.A.L., dai beni e dalle attrezzature da quest’ultimo acquistate e separatamente inventariate.

Il patrimonio del Circolo per il conseguimento degli scopi, secondo lo Statuto, è costituito da:

  • contributi definiti dalle norme contrattuali di lavoro;
  • dalle quote di iscrizione versate dagli associati e stabilite dal Consiglio Direttivo;
  • donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia del Circolo;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • contributi versati dai partecipanti ai corsi o ai seminari o convegni organizzati dal Circolo;
  • proventi dei contratti di promozione e sponsorizzazione;
  • ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

 

Art. 6 – PERSONALE

Per l’esercizio delle attività istituzionali il C.R.A.L. si avvale di proprio personale; può ricorrere a forme di volontariato, a gestioni esterne o a convenzioni con soggetti pubblici o privati.

 

Art. 7 – INFORMAZIONE

Le notizie in merito alle attività ed ai servizi prodotti dal C.R.A.L. verranno diffuse utilizzando ogni mezzo di comunicazione, al fine di consentire a tutti i Soci di venirne tempestivamente a conoscenza.

 

Art. 8 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il termine di presentazione del progetto di bilancio di previsione da parte degli organi esecutivi è fissato al 15 novembre dell’anno che precede quello di competenza ed il termine di approvazione è fissato al 30 novembre. Il termine di presentazione del rendiconto finanziario da parte degli organi esecutivi è fissato al 15 marzo dell’anno successivo a quello di competenza ed il termine di approvazione è fissato al 31 marzo.

 

Art. 9 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI D’ESERCIZIO

Gli eventuali utili netti d’esercizio, detratta la quota del 10% da destinare al fondo di riserva, dovranno essere finalizzati ad iniziative a vantaggio degli associati.

Il Consiglio, in presenza di utili di esercizio, provvederà annualmente a proporre all’Assemblea dei Soci, nella seduta di approvazione del Bilancio, uno schema progettuale attuativo di quanto sopra e curerà gli ulteriori adempimenti.

 

Art. 10 – RESPONSABILITA’

Delle obbligazioni assunte dal C.R.A.L. rispondono – in relazione alle rispettive competenze – il Presidente del C.R.A.L. ed il Consiglio.

 

Art. 11 – ORGANI

Sono organi del Circolo:

  • l’Assemblea dei Soci Sostenitori;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Collegio dei Sindaci Revisori;
  • il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 12 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è composta da tutti i Soci ed è convocata almeno due volte l’anno per:

  • discutere ed approvare il programma delle attività da svolgere ed il preventivo finanziario presentato dal Consiglio Direttivo;
  • discutere ed approvare la relazione annuale, finanziaria e morale del Consiglio Direttivo circa l’attività svolta ed i risultati conseguiti, nonché il rendiconto che costituisce parte integrante della relazione stessa;
  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente o in mancanza, dal Vice Presidente ed in mancanza anche di quest’ultimo dal Socio più anziano del Consiglio Direttivo presente alla riunione ed è presieduta da un Socio eletto dall’Assemblea.

L’Assemblea è inoltre convocata:

  • per deliberare su altri argomenti proposti dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei Soci.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione con avvisi da affiggere nei luoghi di lavoro o notificato per lettera ai non dipendenti.

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione, anche nella stessa giornata a distanza di almeno un’ora e qualunque sia il numero dei Soci.

Ogni Socio può rappresentare con delega scritta, altri tre Soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. Valgono le decisioni prese a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese. L’Assemblea delibera sulle modifiche da effettuare all’Atto Costitutivo e allo Statuto, secondo la vigente legislazione.

 

Art. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberante dell’Associazione; si rinnova ogni 3 anni, salvo i casi di scioglimento anticipato a norma del presente Statuto, ed è composto da Soci Ordinari.

Il Consiglio si compone di: 9 membri di cui, almeno 5 in attività lavorativa.

Elegge al suo interno:

  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Segretario Amministrativo;
  • il Tesoriere.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione provvederà alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio:

  • attua le deliberazioni dell’Assemblea;
  • promuove le iniziative e le attività, tratta tutte le questioni di carattere generale e particolare;
  • provvede alla gestione delle attività sociali, autorizzando le relative entrate e spese nei limiti, queste ultime, delle somme stanziate per i diversi titoli del bilancio preventivo;
  • delibera in merito agli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività;
  • redige il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea dei Soci, redige altresì le note di variazione al bilancio per le spese che non rientrano nella disponibilità del bilancio preventivo, le note di variazione sono approvate con le stesse modalità di approvazione del bilancio preventivo;
  • decide l’ammontare e le modalità delle quote sociali di iscrizione all’Associazione;
  • decide sull’accettazione e sulla radiazione dei Soci;
  • fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini;
  • fissa le attribuzioni e le competenze dei responsabili dei settori e gruppi approvando i relativi regolamenti;
  • ratifica l’elezione dei responsabili di sezioni, gruppi o settori di attività;
  • decide le forme e le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate nel territorio e l’apertura di proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini;
  • delibera l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
  • compie altre deliberazioni non riservate ad organi specifici del Circolo;
  • delibera l’acquisto, la vendita o la permuta di beni;
  • elegge la commissione elettorale per le elezioni degli organi.

 

Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni che devono essere sottoscritte da chi ha presieduto il Consiglio e dal Segretario.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo occorre la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte all’anno ed ogni qualvolta lo richieda 1/3 dei Consiglieri o dal Collegio dei Sindaci Revisori, con preavviso di almeno 7 giorni, salvo i casi di comprovata urgenza. I Consiglieri che non intervengono senza valido motivo a tre sedute consecutive decadono dalla carica ed in questo caso subentra il primo dei non eletti. Alla riunione del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto i responsabili e/o collaboratori esterni. Il Presidente può, comunque, in tutti i casi di necessità ed urgenza convocare il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi dell’attività volontaria anche di cittadini non dipendenti per competenze specifiche atte a contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

 

Art. 14 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto tra tutti i Consiglieri a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Presidente rappresenta il Circolo. Egli ha, inoltre, le seguenti attribuzioni

  • convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
  • formalizza nei confronti dei Consiglieri le responsabilità di settore secondo le indicazioni di cui all’art. 13 del presente Statuto;
  • può delegare al Vice Presidente alcune fra le sue funzioni;
  • stipula con definitiva validità gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;
  • dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • assicura la tempestiva compilazione dei preventivi e dei rendiconti;
  • esegue verifiche periodiche di cassa;
  • cura l’esatta osservanza dello Statuto da parte di tutti i Soci;
  • esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo.

 

Per quanto riguarda gli impegni di natura finanziaria, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere agiscono con firma congiunta del Presidente e Tesoriere o in assenza del Presidente, del Vice Presidente.

 

Art. 15 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto con la stessa maggioranza prevista dall’art. 14 del presente Statuto, sostituisce il Presidente in sua assenza, impedimento o vacanza e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni.

 

Art. 16 – IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario cura la redazione degli atti del Consiglio Direttivo, assolvendo così a funzioni amministrative interne all’organo e organizza la logistica su indicazioni del Presidente.

 

Art. 17 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della struttura tecnico – amministrativa e dei beni patrimoniali del Circolo. Il Tesoriere è altresì responsabile:

  • dell’esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria del Circolo, su indicazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo. I documenti contabili sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Tesoriere;
  • di presentare periodicamente al Presidente ed al Consiglio la situazione finanziaria del Circolo;
  • di predisporre tutti gli elementi al Consiglio Direttivo per la compilazione del Bilancio preventivo e del consuntivo.

 

Art. 18 – IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da 2 componenti effettivi e da 1 supplente nominati dal Consiglio Direttivo al di fuori dei propri membri. Dura in carica un triennio e comunque esercita la propria attività sino al subentro del nuovo Collegio. E’ possibile la rielezione dei componenti in Collegio per due mandati consecutivi. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di controllare l’amministrazione del Circolo.

Esso predispone, in collaborazione con il Tesoriere, la relazione sulla situazione di bilancio e sull’andamento finanziario da presentare con il consuntivo al Consiglio per le deliberazioni di cui agli artt. 12 e 13 del presente Statuto.

In caso di dimissioni, decadenza o morte di un revisore subentra il supplente. Alla reintegrazione del supplente, divenuto effettivo, si provvede con le modalità previste per la nomina dei membri del Collegio.

 

Art. 19 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Esso è composto da 3 membri effettivi e 1 supplente. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Dirime le divergenze nell’interpretazione delle norme del presente Statuto. I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo al di fuori dei propri membri.

Il Collegio ha funzione di amichevole compositore nelle vertenze che possono insorgere tra i Soci e il C.R.A.L. e fra i Soci che usufruiscono dei servizi del C.R.A.L.. Esplica altresì le funzioni di organo di appello contro le deliberazioni adottate dal Consiglio ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto.

In caso di dimissioni, decadenza o morte di un suo componente subentra il supplente. Alla reintegrazione del supplente divenuto effettivo si provvede con le modalità previste per la nomina dei membri del Collegio.

 

Art. 20 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Qualora l’Associazione non abbia la possibilità di svolgere le attività istituzionali può essere sciolta per impossibilità del conseguimento del fine sociale attraverso delibera assembleare dei Soci e come previsto dall’art. 21, 3° comma del Codice Civile.

In caso di scioglimento i beni di proprietà dell’Associazione saranno devoluti seguendo le

indicazioni decise a maggioranza dei Soci in seduta assembleare e comunque per fini sociali ed assistenziali.

 

Art. 21 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Il presente Statuto entra in vigore alla data di approvazione dell’Assemblea dei Soci.

 

Art. 22 – REGOLAMENTO

Il presente Statuto può avvalersi di un regolamento interno che disciplini le regole di organizzazione, gestione, amministrazione e contabilità. Sarà compito del Consiglio Direttivo approvare il Regolamento interno.

 

Art. 23 – RINVIO

Per quanto non specificatamente previsto dallo Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e altre Leggi che riguardano le Associazioni.

 

Art. 24 – ELEZIONI DEL CONSIGLIO

Il Presidente, entro 6 mesi prima della scadenza del triennio, che decorre dalla costituzione del Consiglio procede ad indire le elezioni dei membri del Consiglio del C.R.A.L., di cui all’art. 13.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali devono essere indette entro 45 giorni dalla scadenza del mandato triennale, che coincide con la data della riunione del primo Consiglio Direttivo.

Il nuovo Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Consigliere anziano (quello che ha ricevuto più voti) entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

Dell’indizione delle elezioni viene data comunicazione a tutti i lavoratori in attività di servizio almeno 30 giorni prima. Ai pensionati comunali reperibili la comunicazione è fatta nel medesimo termine, a cura del C.R.A.L..

La comunicazione deve contenere inoltre la dislocazione del seggio di votazione.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con un’unica lista di candidato secondo il metodo dell’autocandidatura.

Le operazioni elettorali saranno gestite da un Comitato elettorale nominato dal Consiglio del C.R.A.L. e composto di norma da n. 3 membri che, al loro interno, provvederanno ad eleggere un Presidente.

I membri del Comitato elettorale non sono candidabili.

 

Art. 25 – OPERAZIONI ELETTORALI

Possono autocandidarsi solo i Soci Ordinari.

Le autocandidature devono essere presentate entro il 10° giorno antecedente alla data fissata per le elezioni al Comitato elettorale.

Sono ammessi al voto i Soci ordinari e sostenitori, dietro presentazione del certificato elettorale che verrà predisposto dal C.R.A.L..

Ogni elettore potrà esprimere sulla scheda 2 preferenze per il Consiglio Direttivo.

 

La Commissione elettorale:

  • presiede alle elezioni;
  • nomina il Presidente scegliendolo tra i propri membri;
  • raccoglie le autocandidature e forma la lista dei candidati;
  • prepara le schede;
  • nomina gli scrutatori,
  • proclama gli eletti;
  • decide su eventuali ricorsi entro venti giorni dall’esito dei risultati elettorali a maggioranza.

 

Le votazioni avvengono in una sola giornata, in modo che tutti gli elettori possano votare, di massima, al termine del normale orario di servizio o nell’intervallo.

Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero dei voti.

A parità di voti, viene eletto il Socio effettivo con maggiore anzianità di servizio nell’Ente.

Le elezioni sono valide se ad esse partecipa la metà più uno degli aventi diritto di voto.

Se il numero dei votanti risulta inferiore alla metà più uno degli aventi diritto al voto, le elezioni si ripetono dopo quindici giorni. Questa seconda votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

 

Art. 26 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Esaurite le operazioni elettorali il Presidente del seggio provvede a verbalizzare l’esito e procede alla proclamazione degli eletti. Lo stesso Comitato si pronuncia a maggioranza in merito ad eventuali contestazioni.